Adempimenti degli Ufficiali dello Stato Civile ai sensi degli art. 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quali la procedura relativa alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili ed allo scioglimento del matrimonio.
L'articolo 6, "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” stabilisce, che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da almeno un avvocato per parte e che in presenza di figli, gli stessi avvocati debbano ottenere dal Procuratore della Repubblica o dal Presidente del Tribunale, l’autorizzazione o il nulla osta, quale condizione, per la successiva trasmissione della stessa convenzione agli Uffici di Stato Civile;L’art.12, “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”, stabilisce che i coniugi possono concludere un accordo innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Non si potrà far ricorso a detto accordo nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di Handicap grave, figli economicamente non autosufficienti, nonché patti di trasferimenti patrimoniali;